Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's revocation of suspended sentence for fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's decision to revoke his suspended sentence and reduce the term for fraud, citing contradictions and legal violations. The court rejected these grounds as they were not properly analyzed in the appellate judgment and merely repeated arguments already dismissed by lower courts regarding the timeliness of the complaint and the sufficiency of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; appeals based on contradictions or legal violations are inadmissible if the lower court's reasoning is not critically analyzed and if the arguments are merely reproductions of previously rejected grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO CRISTIANO nato a FABRIANO il 11/05/1979 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 08/10/2019, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha rideterminato la pena nei confronti di CRISTIANO FERRO, riducendola per la scelta del rito nella misura di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerando che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. e l'altro la violazione di legge in riferimento all'art. 641 cod. pen. per asserita carenza degli elementi costitutivi del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto delle ragioni per cui la querela è stata ritenuta tempestiva, in considerazione della piena e certa conoscenza del reato da parte della p.o., avvenuta solo in data 07/04/2017: sicché, la tutela presentata in data 20/06/2017 deve considerarsi correttamente tempestiva; si vedano, inoltre, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata in punto di valutazione delle risultanze probatorie, ove i giudici del gravame - circostanziando che, in tema di insolvenza fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell'azione o dal comportamento successivo del reo o addirittura da un suo silenzio, sintomatico del dolo di preordinazione (Cass., Sez.
II, 22/05/2009, n. 39890) - hanno correttamente ritenuto provato gli elementi costitutivi del reato sia dal silenzio serbato dal prevenuto nel momento in cui riceveva il documento di trasporto e la prestazione (montaggio di un palco), sia pure dal suo contegno successivo in cui lo stesso fingeva di pagare online la fattura ricevuta per il lavoro eseguito, per poi rendersi irreperibile; rilevato che con la memoria difensiva depositata, il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, ritenendolo ammissibile, esponendo nuovamente circostanze in fatto a base delle sue conclusioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il