Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18395/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are merely repetitive of lower court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory and failed to prove the case, while also claiming the court incorrectly attributed prior actions to the defendant. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Arguments in a cassation appeal that are merely repetitive of points already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetitive arguments manifestly illogical reasoning insufficient circumstantial evidence court costs and fine abuso di carte-chèques truffa in materia di credito carta assegni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Considerando che i motivi di ricorso - che contestano, l'uno, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Considerando che i motivi di ricorso - che contestano, l'uno, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEDICO SHIRLY PADALLON nato a BINAN( FILIPPINE) il 22/09/1972 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 20/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 08/10/2019 nei confronti di SHIRLY PADALLON BEDICO in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod. pen. (capi A e C) e artt. 81 cpv. cod. pen. e 55 co. 9 D.Igs 231/2007 (capo B). Considerando che i motivi di ricorso - che contestano, l'uno, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al mancato raggiungimento della prova (trattandosi di un quadro indiziario insufficiente) e, l'altro, la carenza della motivazione con riguardo all'ascrivibilità delle condotte precedenti all'ultima operazione bancomat alla prevenuta (implicitamente attribuendole anche le pregresse) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui la ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. e seguenti della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, circostanziando come una volta provato (per mezzo di dichiarazioni testimoniali e tramite accertamenti della PG) che l'imputata disponesse della carta della Lopez, sia al momento dei prelievi di luglio, sia in precedenza (e con autorizzazione della Lopez stessa prima che morisse), la possibilità di intervento di terzi, riproposta ancora dalla difesa in questa sede, deve ritenersi necessariamente ipotetica e posta su di un piano di astrattezza assoluta, inidoneo ad ingenerare un ragionevole dubbio in ordine all'attualità dei prelievi intermedi in capo a terzi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023