Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud and forgery due to inadmissibility of procedural and substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marco Bucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for fraud and forgery, arguing violations of procedural rules regarding the defense lawyer's certification powers and denial of statutory mitigation. The court rejected these claims, noting that the defense lawyer lacked general certification authority and that the mitigation request was barred because the settlement document lacked the victim's signature and was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting the lower court's decision are not based on a necessary critical analysis of the reasoning provided in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI MARCO nato a CERIGNOLA il 11/11/1987 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 09/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Foggia in data 29/A/2021 nei confronti di MARCO BUCCI in relazione ai reati di cui all'art. 629 comma primo cod. pen. (capo A) e artt. 61 n. 2, 612 comma secondo e 339 comma primo cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata, infraquinquennale ed a pena eseguita. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale considerato l'avvocato difensore del ricorrente scevro del potere certificatorio ai sensi del predetto articolo, è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti acquisiti e dal dato normativo, posto che l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. non attribuisce al difensore un potere certificatore generale, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 1 della sentenza impugnata; ne consegue che l'autentica di firma dell'autore della dichiarazione di quietanza relativa al risarcimento del danno apposta dal difensore del BUCCI è stata pertinentemente ritenuta dai giudici del gravame invalida o comunque non idonea a conferire certezza dell'atto per carenza di autentica sottoscrizione della parte offesa; ritenuto che gli altri motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine all'applicazione dell'art. 99 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata attenuante, attesa l'inidoneità della dichiarazione di quietanza ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua, anche in considerazione del fatto che la stessa fosse priva di sottoscrizione della persona offesa e, peraltro, intempestiva; si veda, inoltre, pag. 2 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio e sul corretto aumento per la recidiva già operato dal Tribunale, atteso che le risultanze processuali hanno consentito di ritenere in maniera certa che le condotte ascritta al BUCCI abbiano costituito una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale ormai stabile, stigmatizzato anche dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: sicché non coglie nel segno la doglianza difensiva relativa all'omessa motivazione sul punto, in considerazione delle corrette argomentazioni della Corte territoriale, che hanno chiarito come la condotta oggetto di giudizio sia stata la conferma di una stabile proclività alle attività criminose ben documentata dai numerosi e specifici precedenti risultanti dal certificato del casellario, in concreto sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom