Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific legal grounds regarding subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Mesia inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, alleging a violation of law due to a lack of subjective intent, was rejected as it lacked concrete specificity and pertinence. The court ruled that such generic complaints are inadmissible in cassation proceedings as they merely request a re-evaluation of factual evidence already scrutinized by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and pertinent; generic complaints lacking precise legal grounds or pointing to specific points of law are inadmissible as they essentially request a re-evaluation of factual evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESIA GIUSEPPE nato a BOLOGNA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 02/11/2021 nei confronti di GIUSEPPE MESIA in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di meriti, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il