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Ordinanza — n. 18390/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints not allowed in this jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Bonanno inadmissible, ordering him to pay court costs. Bonanno argued that the lower court's judgment suffered from contradictory and illogical reasoning due to a lack of certain proof regarding his guilt based on testimonial evidence. The court rejected this claim because such arguments amount to mere factual grievances rather than legal errors, which are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based solely on alleged factual contradictions or illogical reasoning regarding the absence of certain proof are inadmissible as they constitute mere complaints on facts rather than legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances cassation jurisdiction contradictory reasoning proof certainty buona fede fine di indebito profitto condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
248265); ritenuto, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FABIO nato a PALERMO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 11/10/2019 nei confronti di FABIO BONANNO, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648, 99 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione per contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione al mancato raggiungimento della prova certa della colpevolezza per travisamento di prova testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto; si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata, ove i giudici di appello - in linea con la motivazione del Tribunale - hanno dato ampia contezza del compendio probatorio a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del BONANNO, fondata su prove documentali prodotte in giudizio e sull'esame dei testi escussi che ne hanno confermato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in osservanza delle risultanze dibattimentali e del dato normativo secondo cui il venir meno della relazione materiale fra i beni (come carte di credito, assegni o carte PostePay) ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo, con la conseguenza che colui che fa circolare quel bene, ricevendolo e trasferendolo a terzi (al di fuori di specifiche regole di circolazione previste per quella species di beni) non potrà che disporne al di fuori di una traditio lecita: del pari, l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza lecita dell'assegno, non prospettando così alcuna ipotesi alternativa ad una traditi° illecita, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sostanzialmente obliterando i pertinenti esiti probatori comprovati nei due gradi di giudizio precedenti, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tali inammissibili (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in