Cassation court dismisses appeal as mere grievances lacking legal basis regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Bilarrello's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of his criminal conviction inadmissible. The appellant argued for violations of law and lack of certain proof regarding credit card misuse and fraud, but the court found these claims to be mere complaints. The court ruled that the lower courts had sufficiently addressed the evidence and that the appellant's arguments merely sought an alternative reading of proven facts without new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible when they consist solely of grievances regarding facts or legal application already thoroughly examined and rejected by the territorial court, without presenting new elements of criticism or comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 07/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Monza in data 01/12/2020 nei confronti di GIOVANNI BILARDELLO, in ordine ai reati di cui agli artt. 641 e 493 ter cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione al raggiungimento della prova certa della colpevolezza del prevenuto per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., nonché la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. e per mancato assorbimento di tale ultimo reato in quello di indebito utilizzo di carte di credito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro tutte riproduttive di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano in particolare pagg. 3 e seguenti della sentenza impugnata, ove i giudici di appello - in linea con la motivazione del Tribunale - hanno dato ampia contezza del compendio probatorio a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del BILARDELLO, sulla cui certa identificazione non sono stati correttamente nutriti dubbi, in assenza peraltro di allegazioni probatorie di senso contrario fornite dall'imputato, che non ha mai contestato la veridicità o lo smarrimento dei documenti presentati all'Hotel, a cui ha offerto come mezzo di pagamento gli estremi di carte di credito intestate ad altri, così integrando la fattispecie di cui all'art. 493 ter cod. pen.; inoltre la consapevolezza che tali carte fossero di altri e che le transazioni non sarebbero andate a buon fine, unitamente alla dissimulazione del proprio stato di insolvenza, ha consentito anche di ritenere provato il reato di cui all'art. 641 cod. pen.: fattispecie, queste, che ben possono concorrere tutelando beni giuridici diversi, come pure non ha mancato di rilevare la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata, dando così congrua risposta alla doglianza difensiva relativa al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 641 cod. pen. in quello di indebito utilizzo di carte di crediti ai sensi dell'art. 493 ter cod. pen.); ritenuto, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sostanzialmente obliterando i pertinenti esiti probatori comprovati nei due gradi di giudizio precedenti, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tali inammissibili (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R