Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing a lack of such factors. The court rejected this, noting the trial court's reasoning based on prior criminal history and the absence of positive elements was logically sound and not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the challenge to the denial of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the trial court's reference to relevant precedents and lack of positive elements constitutes a valid, non-reviewable motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GENNARO nato a NAPOLI il 11/12/1973 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 11 marzo 2021, aveva riconosciuto Gennaro D'Amico responsabile per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena che è stata rideterminata nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dai giudici di merito (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata) ai numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro anche per reati della stessa specie di quelli per cui si procede, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato che, come è noto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre