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Ordinanza — n. 18382/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding proof of criminal responsibility under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were too generic and failed to specifically challenge the lower court's reasoning. The appellant argued a defect in the motivation regarding the proof of criminal responsibility, but the appellate judgment had already clearly identified the facts supporting the conviction without logical gaps. The court ruled that the appeal did not critically engage with the lower court's arguments, violating the requirement for specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d c.p.p.; The appeal must contain specific grounds that critically engage with the lower court's reasoning; generic complaints regarding the proof of criminal responsibility without identifying specific logical flaws or omitted elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement proof of criminal responsibility defect in motivation Article 581 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento per truffa spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANDREA nato a MELZO il 14/09/1983 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 9 ottobre 2020, aveva riconosciuto Andrea Aiello responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili in sede di legittimità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che (cfr., in particolare, pag.

5) ha ampiamente individuato le circostanze da cui, con ragionamento inferenziale privo di fratture logiche, desumere con evidenza la colpevolezza del prevenuto per la frode contestata, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non si confronta criticamente con le argomentazioni dei giudici di merito non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il President