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Ordinanza — n. 18380/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for money laundering, ruling the act was consummated not attempted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Brounou Youssef inadmissible, upholding his conviction for money laundering. The defense argued the crime was merely attempted due to vehicle dismantling, but the court found the act consummated when components were removed and license plates taken off. Consequently, the court rejected the request for a retrial and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis, 648, 614 cod. pen.; The court holds that when illicit vehicles are dismantled and plates removed before police intervention, the money laundering offense is consummated rather than attempted, precluding a re-evaluation of the facts by the appellate court.

Parole chiave

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money laundering consummation attempted crime distinction vehicle dismantling evidence inadmissible appeal Cassazione criminal law confisca dei proventi di reato recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 614 cod. pen.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROUNOU YOUSSEF nato il 30/07/1971 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 8 febbraio 2022, aveva riconosciuto Brounou Youssef, responsabile dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648 e 614 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto consumato, e non meramente tentato, il delitto di riciclaggio ma, lungi dal prospettare vizi di legittimità, finisce per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato proprio di questa Corte, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito che (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) ha difatti evidenziato, peraltro richiamando la giurisprudenza di legittimità su un caso analogo, come nel momento in cui gli operanti di P.G. erano intervenuti, già erano state effettuate sui veicoli di provenienza illecita le operazioni di smontaggio delle componenti e rimozione delle targhe, così determinando la perdita di connessione con i rispettivi mezzi e dunque la consumazione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Preside