Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify legal violations under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense's grounds were too generic to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power. The defense merely proposed a different interpretation of the facts without addressing the specific reasoning used by the lower courts to establish the defendant's criminal liability. Consequently, the court ruled that the appeal violated the procedural requirement of specifying legal violations under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d c.p.p.; Art. 186, comma 1, lett. a c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the legal violations or factual errors, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE THOMAS nato a MAGENTA il 07/08/1978 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 20 aprile 2021, aveva riconosciuto nei confronti di Thomas Fulle responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione con cui la sentenza impugnata (cfr., pag.
2) ha evidenziato l'esistenza dei raggiri posti in essere dal prevenuto per carpire la fiducia della vittima ed ottenere l'ingiusto profitto, limitandosi a proporre una diversa interpretazione della vicenda trascurando gli elementi fattuali invece congruamente valorizzati nelle due sentenze di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie; in tal modo, il ricorso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid