Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge regarding recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Osvaldo Lamino inadmissible, confirming the lower court's conviction for receipt and fraud. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the court found this argument manifestly unfounded because the crimes involved greater criminal skill and demonstrated absolute indifference to prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the sole ground is a manifestly unfounded challenge to the exclusion of recidivism, as the crimes are characterized by greater criminal skill and indifference to prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMINO OSVALDO nato a NOVARA il 09/03/1968 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, in data 21 luglio 2021, aveva riconosciuto Osvaldo Lamino responsabile dei delitti di ricettazione e truffa, a lui ascritti, e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) come i delitti per i quali si procedeva fossero caratterizzati da una maggiore abilità delinquenziale, e dovessero dunque essere intesi quale espressione di una ingravescente pericolosità criminale, avendo peraltro dimostrato l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente