Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments failing to meet statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense's arguments were deemed too generic and failed to engage with the lower court's detailed reasoning. The appellant challenged both the subjective and objective elements of the fraud charge, as well as sentencing factors like recidivism, but the appellate judgment had already thoroughly addressed these points. Consequently, the court ruled that the defense merely repeated criticisms outside the scope of permissible review, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and address the contested judgment's reasoning; generic complaints that do not allow the appellate court to exercise its supervisory function are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO ANGELO NAZZARENO nato a SAVA il 14/05/1949 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Cremona, in data 20 novembre 2017, aveva riconosciuto Angelo Nazzareno Orlando responsabile del delitto di truffa e, in particolare, nel confermare la colpevolezza dell'imputato, ha tuttavia ridotto la pena rispetto a quella inflittagli dal primo giudice; rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del delitto ascritto all'imputato sotto il profilo soggettivo e oggettivo, risultano del tutto generici, in quanto, la sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4) ha ampiamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, individuando da un lato gli artifizi ed i raggiri e, dall'altro, il profilo dell'elemento soggettivo, con argomentazioni immuni da profili di manifesta illogicità e con le quali la difesa non si confronta, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; le doglianze, perciò, non superano il vaglio di ammissibilità secondo il canone di cui all'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., poiché la difesa si limita a riproporre censure in fatto, estranee al perimetro delineato dall'art.606 cod. proc. pen., questa sede, senza tenere minimamente conto del contenuto del provvedimento impugnato; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere anch'esso caratterizzato da prospettazioni generiche, è manifestamente infondato, in quanto palesemente smentito dal tenore del provvedimento impugnato che (cfr., ivi, pag.
4) ha, da un lato, ampiamente argomentato in ordine alla non meritevolezza delle generiche, valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02), e, sul secondo profilo, sottolineato come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, anche specifici, e dimostrazione dell'assoluta indifferenza dell'Orlando rispetto alle precedenti condanne, così giustificando il riconoscimento della recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così