Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for inadmissibility and infounded sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giorgio Cerioli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued against the evidence of criminal responsibility and challenged the sentencing regarding mitigating circumstances and recidivism. The court rejected these claims because reviewing the evidence exceeds the scope of a legality review and the lower court's sentencing decisions were fully justified by the facts and prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence already assessed by the trial court, or if the grounds raised are manifestly unfounded and do not affect the legality of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERIOLI GIORGIO nato a CREMONA il 07/06/1961 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia ha confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 8 settembre 2021, aveva riconosciuto Giorgio Cerioli responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, finisce per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, operazione evidentemente estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e, in particolare, dalla Corte territoriale (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) che ha difatti sottolineato come la colpevolezza del prevenuto emergesse con logica evidenza dalla riconducibilità a questi della carta su cui era stato versato l'ingiusto profitto della truffa, e dalla impossibilità di percorrere la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal Cerioli; considerato che la seconda doglianza, inerente al trattamento sanzionatorio, con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale (cfr., ivi, pag. 8), da un lato, congruamente motivato sul primo aspetto, valorizzando, correttamente, la gravità del fatto e l'assenza di segnali di resipiscenza da parte del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02), e, per altro verso, sul secondo profilo, evidenziato come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità criminale, alla luce dei plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa indole, tale da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il