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Ordinanza — n. 18372/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable civilistic arguments and lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18372/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a first-instance judgment regarding aggravated fraud, arguing for the admission of a specific witness testimony and contesting the court's reasoning on criminal liability. The court rejected these claims because the first ground was already adequately addressed by the appellate court, while the remaining grounds were deemed extraneous to the scope of criminal procedure and essentially civilistic in nature.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 512 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the scope of criminal procedure; arguments reducing criminal facts to mere civil disputes or repeating issues already resolved are inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissible grounds civilistic characterization procedural scope witness testimony admissibility attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 512 c.p.p.
art. 512 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALELLA SALVATORE nato a ACIREALE il 29/09/1987 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con cui Tribunale di Bergamo, in data 29 febbraio 2016, aveva riconosciuto Salvatore Palella responsabile dei fatti di truffa aggravata a lui ascritti e per i quali ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva (ovvero la deposizione di Ivan Turola, di cui, in primo grado, ed ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., erano state acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, senza alcun rilievo da parte della difesa) risulta meramente riproduttivo di una questione sulla quale la Corte di appello ha già fornito adeguata risposta, evidenziando (cfr., pagg. 9 e 10 della sentenza) le ragioni per le quali non era necessario procedere all'assunzione della testimonianza del Turola, in quanto non necessaria, a fronte del pacifico svolgimento dei fatti; considerato che i due ulteriori motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e insistono per la rilevanza meramente civilistica dei fatti contestati, contengono, in realtà, censure estranee al perimetro disegnato dall'art. 606 cod. proc. pen. e, perciò, non deducibili in sede di legittimità, oltre che inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che (cfr., pag.

10) che, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità, ha sottolineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, così escludendo che la vicenda potesse essere confinata nell'ambito dell'inadempimento di rilievo civilistico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere ésten,sore Il P