Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic charges outside criminal responsibility scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was a generic challenge to the criminal responsibility finding, which the court noted was outside the scope of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court affirmed the lower court's decision based on the credible testimony of the victim and the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 628, 582 c.p.: An appeal containing generic charges against criminal responsibility that fall outside the specific grounds listed in Article 606 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU KEVIN nato a TREVIGLIO il 01/03/1999 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 giugno 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di Marku Kevin, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso contesta, genericamente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato muovendo censure estranee al perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. e, perciò, non suscettibili di essere vagliate in sede di legittimità, oltre che inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello che, in particolare, alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ha congruamente motivato sulla conferma della responsabilità del prevenuto sulla scorta puntuale racconto della persona offesa, opportunamente vagliato e ritenuto attendibile, oltre che ampiamente riscontrato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente