Italian court dismisses appeal against prison regime extension for irreducible terrorist suspect due to established judicial precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Mezzasalma's appeal inadmissible regarding the extension of his special prison regime. The lower court upheld the extension based on Mezzasalma's history as an 'irreducible' member of the Red Brigades and his continued ability to maintain contact with external revolutionary groups. The Supreme Court rejected formal arguments about insufficient motivation, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; The extension of a special prison regime for irreducible terrorists is admissible when the lower court demonstrates, through updated intelligence and biographical data, the detainee's continued capacity to maintain links with external insurgent organizations, and formal defects in reasoning do not justify overturning a substantively sound decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZASALMA MARCO nato il 17/06/1959 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Marco MEZZASALMA avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 3.9.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, ad avviso del Tribunale, premesso il richiamo al "giudicato" formatosi sul precedente provvedimento di proroga a seguito della sentenza di questa Corte n. 38937/21, il detenuto, condannato all'ergastolo per attentati terroristici ed altri gravi reati (gli omicidi del prof. Massimo D'ANTONA e del prof. Marco BIAGI), in ragione del suo spessore criminale di brigatista "irriducibile" in permanente opposizione alle istituzioni dello Stato e privo di sentimenti di pietà per le vittime, continua ad essere punto di riferimento carismatico dei gruppi anarchico-rivoluzionari, con i quali mantiene contatti epistolari, per l'attuazione di progetti di lotta di natura eversiva, sicché si appalesa legittima la proroga del regime differenziato allo scopo di impedire al predetto detenuto collegamenti con organizzazioni esterne di cui egli condivideva il programma insurrezionale;
LETTO il ricorso, che, con tre distinti motivi, deduce violazione dell'art. 41-bis citato, per essere "apparente" la motivazione dell'ordinanza censurata, nonché mancanza di motivazione in ordine alla persistenza della pericolosità del ricorrente e alle specifiche richieste istruttorie avanzate dalla difesa; VISTA la memoria successivamente trasmessa; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione già rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza delle "Brigate Rosse" e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, evidenziando come il ricorrente sia concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere collegamenti con organizzazioni anarchico-insurrezionaliste, a lui accomunate dalla medesima ideologia sovversiva, che hanno cercato più volte di contattarlo per via epistolare; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Angela Tardio