Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to persistent mafia danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the prisoner's claim regarding the extension of the special regime. The Tribunal reasoned that the danger of maintaining links with the active mafia consortium remained persistent based on the convict's apical role and criminal biography. The Court found the lower court's motivation legally sound and concluded that the alleged formal defects did not justify reopening the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the extension of a special prison regime is inadmissible if the lower court's decision is substantively motivated regarding the persistence of danger and the convict's role within the criminal organization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI BERGOLIS ARMANDO nato a MONTE SANT'ANGELO il 12/02/1975 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Armando LI BERGOLIS avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 16.12.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del LI BERGOLIS con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati;
LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art. 125 cod. proc. pen., censurando come apparente la motivazione dell'ordinanza censurata, stante la mancata indicazione di attuali indici di pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres