Italian Court dismisses criminal appeal as personally filed by defendant without mandatory lawyer representation since 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory representation of a qualified lawyer. Since August 2017, Italian law requires all appeals to be signed by a registered defense attorney, and the court found the defendant's direct filing to be a procedural error. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 103, legge n. 103/2017: Appeals filed personally by the accused without a registered defense attorney are inadmissible as they violate the mandatory requirement for legal representation introduced by the 2017 reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANI VINCENZO nato a BARI il 27/01/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Vincenzo PELLICANI ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 dicembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, rideterminandola in due anni e sei mesi di reclusione e 3.800,00 euro di multa, e ha revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, ancorché non fissato, per errore, con modalità de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento ditale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres