Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI MAURIZIO nato a ROMA il 15/07/1974 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di Maurizio MARINACCI alla pena di dieci mesi di reclusione per plurime violazioni dell'art. 9, comma 2, legge n. 1423/56, commesse tra il 6 ottobre 2010 ed il 6 aprile 2011; LETTO il ricorso, con il quale si censurano vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del MARINACCI tutte le deposizioni degli operanti, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni e senza considerare, con specifico riferimento all'episodio del 6 aprile 2011, che l'agente avrebbe verificato l'asserita violazione solo in via indiretta;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9, comma 2, legge n. 1423/56, commesse tra il 6 ottobre 2010 ed il 6 aprile 2011; LETTO il ricorso, con il quale si censurano vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del MARINACCI tutte le deposizioni degli operanti, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni e senza considerare, con specifico riferimento all'episodio del 6 aprile 2011, che l'agente avrebbe verificato l'asserita violazione solo in via indiretta;

Parole chiave

Generato dall'IA
portata geografica dell'infrazione rimozione di termini produzione tardiva di documenti perizia medica superata violazione delle distanze dai confini inosservanza delle norme sulla competenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI MAURIZIO nato a ROMA il 15/07/1974 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di Maurizio MARINACCI alla pena di dieci mesi di reclusione per plurime violazioni dell'art. 9, comma 2, legge n. 1423/56, commesse tra il 6 ottobre 2010 ed il 6 aprile 2011; LETTO il ricorso, con il quale si censurano vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del MARINACCI tutte le deposizioni degli operanti, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni e senza considerare, con specifico riferimento all'episodio del 6 aprile 2011, che l'agente avrebbe verificato l'asserita violazione solo in via indiretta;

CONSIDERATO che la Corte d'appello, oltre a sottolineare il carattere ipotetico delle considerazioni difensive concernenti la mancata risposta del MARINACCI all'invito degli agenti, ha valorizzato le deposizioni degli stessi operanti, dalle quali è possibile evincere la corretta modalità di svolgimento dei controlli, effettuati nell'orario di reperibilità imposto dall'ordinanza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); RITENUTO che l'unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto costituito da deduzioni generiche e sviluppate in punto di fatto;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid