Cassation court dismisses appeal regarding sentencing equivalence of generic mitigating and aggravated circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to equate generic mitigating circumstances with contested aggravated ones. The appellant argued for a finding of prevalence over equivalence, claiming a violation of law and defective reasoning. The court ruled that such sentencing comparisons fall within the trial court's discretionary power and are immune from cassation review unless arbitrary or illogical, finding the lower court's reasoning sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Statutory provisions on cassation review of sentencing; Sentencing comparisons between mitigating and aggravating circumstances are discretionary acts of the trial court immune from cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO CARMELO FRANCESCO nato a CATANIA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 24 ottobre 2017 per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 2, cod. pen., 216 e 219, commi 1 e 2, I. fall., per quel che qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a Carmelo Francesco DI BENEDETTO in tre anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
LETTO il ricorso, con il- quale si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti; VISTA la memoria successivamente depositata dal difensore; CONSIDERATO che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U., n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931); RITENUTO che, nel caso di specie, il giudizio in ordine alla ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti è evincibile dagli stessi fattori enunciati per giustificare la misura della pena inflitta, ossia la gravità del fatto e la capacità a delinquere del DI BENEDETTO; che, pertanto, l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il President