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Ordinanza — n. 18199/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison connection order due to insufficient procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court had upheld a two-year extension of the connection ban, citing the appellant's continued role in a mafia organization and his criminal biography. The court rejected the claim that the lower court's reasoning was merely apparent, finding the decision substantively sound and free from procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: An appeal alleging apparent lack of motivation is inadmissible if the lower court's decision is substantively reasoned and logically coherent, as formal defects do not justify intervention in this instance.

Parole chiave

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prison connection ban mafia organization procedural appeal apparent motivation Cassazione Roma criminal biography inadmissible appeal mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art.
Art. 125 cod. proc. pen.
41-bis citato e dell'art. 125 cod.
art. 125 cod. proc. pen
41-bis citato e dell'art. 125 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA CAMILLO nato a ACIREALE il 19/05/1954 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Camillo FICHERA avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 21.10.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del FICHERA con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso plurimi omicidi aggravati ed altri gravi reati;

LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art. 125 cod. proc. pen., per essere "apparente" la motivazione dell'ordinanza censurata; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi