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Ordinanza — n. 18198/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic censure without specific confrontation of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's rejection of a continuance request, alleging insufficient reasoning and contradictory arguments regarding the unity of criminal intent. The court found the censure generic and failed to specifically confront the logical argumentation used by the execution judge to deny the request.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an order rejecting a continuance request is inadmissible if the censure is generic and does not specifically confront the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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continuazione in sede esecutiva unità del disegno criminoso inammissibilità del ricorso censura generica art. 616 codice di procedura penale continuazione dell'esecuzione motivi di cassazione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYFTIU ERVIS nato a KAVAJE( ANDORRA) il 15/01/1982 avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; VISTA l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Ervis MYFTIU per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le cinque sentenze elencate nel provvedimento;

CONSIDERATO, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, ancorché per gruppi, l'estrema eterogeneità dei reati (in materia di armi, stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, guida in stato di ebbrezza), la significativa distanza temporale in assoluto (sei anni fra il primo e l'ultimo) e fra ciascuno di essi (tra uno e tre anni) e i diversi luoghi di commissione; LETTO il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto non avrebbe condotto alcun esame degli indici sintomatici di una deliberazione unitaria, non rendendo "sufficiente" ragione del rigetto dell'istanza e motivando "con eccessiva analiticità" in ordine al diniego della continuazione con riferimento al ristretto gruppo di reati in materia di armi e con argomenti contraddittori quanto alla denegata continuazione fra reati legati al traffico di stupefacenti;

RITENUTO che l'impugnazione sviluppa censure di tipo generico, in fatto e sostanzialmente confutativo-rivalutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese . processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi