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Ordinanza — n. 18197/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to prior crime timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's revocation of the conditional sentence. The appellant argued the prior crime occurred before the benefit became final, yet the lower court relied on a later conviction within the five-year window. The court ruled that established case law requires the prior offense to be committed before the benefit's finality but within the statutory duration for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.; The revocation of a conditional sentence of right implies the prior conviction became final after the benefit's finality but before the expiration of its duration.

Parole chiave

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conditional sentence revocation prior conviction timing judicial finality five-year duration Cassation inadmissibility legittimazione a contestare licenza censura costituzionale tutela dell'interesse pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.
LETTO il ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod.
art. 168 cod. pen
LETTO il ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, Szal Stanislaw, Rv. 274333 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITTORIO MARCO nato a GALLIPOLI il 15/09/1983 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marco DE VITTORIO con sentenza della medesima Corte in data 10 febbraio 2021, irrevocabile il 9 novembre 2021; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha valorizzato la successiva condanna per delitto riportata dal DE VITTORIO con sentenza emessa il 17 settembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2022, ossia entro il quinquennio dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio;

LETTO il ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen., avendo la Corte d'appello revocato la sospensione condizionale della pena senza considerare che il reato oggetto della successiva condanna è stato commesso il 20 agosto 2020 e, quindi, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; CONSIDERATO che l'ordinanza impugnata è conforme al condiviso orientamento di legittimità, secondo cui, in relazione all'ipotesi ex art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, Szal Stanislaw, Rv. 274333 - 01);

RITENUTO che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre