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Ordinanza — n. 18196/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding inadmissibility of sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of requests to recalculate sentences based on constitutional court rulings and to apply specific criminal code provisions. The court rejected the appeal because the sole ground cited was a generic allegation of inadequate reasoning, which the law does not permit in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal based solely on a generic claim of lack of motivation is inadmissible when the issue has already been thoroughly examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic lack of motivation inadmissibility of appeal cassation procedural rules sentencing recalculation ne bis in idem principle continuation of sentences court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
la rideterminazione delle pene irrogate per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 a seguito della sentenza della Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127/2021
la rideterminazione degli aumenti di pena in continuazione in ordine ai reati di cui alle sentenze sub c), in applicazione del principio di diritto enucleato nella sentenza Sez. U, n. 47127/2021;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRUMMIELLO GIUSEPPE nato a LOSANNA( SVIZZERA) il 06/11/1969 avverso l'ordinanza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Viste le istanze avanzate da Giuseppe STRUMMIELLO, aventi ad oggetto:

1) la rideterminazione delle pene irrogate per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019;

2) l'applicazione della continuazione ex art.671 cod. proc. pen. in relazione a sei sentenze di condanna;

3) l'applicazione del ne bis in idem in relazione alle sentenze indicate ai nn. 14, 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale;

4) l'eliminazione degli aumenti di pena per la recidiva nei reati-satellite in relazione alle sentenze indicate sub c);

5) la rideterminazione degli aumenti di pena in continuazione in ordine ai reati di cui alle sentenze sub c), in applicazione del principio di diritto enucleato nella sentenza Sez. U, n. 47127/2021;

6) l'esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. in relazione alla sentenza n. 19 del certificato del casellario giudiziale; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice adito ha dichiarato inammissibili le istanze di cui ai nn. 1, 2 e 4, nonché l'istanza di cui al n. 3 in ordine ai reati associativi oggetto delle sentenze elencate ai nn. 14 e 19 del casellario (in quanto mera riproposizione di richieste già decise con le ordinanze emesse dalla Corte di appello di Lecce, rispettivamente, in data 27.10.2021, 10.11.2021 e 9.2.2022) e ha disposto il rigetto delle rimanenti istanze; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle istanze sub nn. 1, 2 e 3, è generico e non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente