Cassation Court dismisses appeal against surveillance court order regarding persistent danger of mafia contacts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Birra's appeal inadmissible against the Rome Surveillance Court's order extending his detention regime. The lower court found the persistent danger of maintaining contacts with the active mafia consortium justified the measure despite the applicant's arguments. The Court rejected the appeal because the lower court's reasoning was coherent and did not violate constitutional or ECHR rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 27 Cost.; Art. 6 CEDU: The Court of Cassation holds that a surveillance court order extending a regime based on persistent danger is admissible if the reasoning is coherent and does not violate constitutional principles or ECHR rights.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRRA GIOVANNI nato a ERCOLANO il 12/07/1963 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Giovanni BIRRA avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 10.9.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del BIRRA con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati, dando anche impulso, dallo stato detentivo, ad azioni omicidiarie già programmate;
LETTO il ricorso, che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 41-bis citato, nonché degli artt. 27, comma 3, Cost. e 6 CEDU, censurando l'apparenza della motivazione e l'omessa considerazione degli esiti del percorso rieducativo, e, con il secondo motivo, deduce violazione di legge per la mancata valutazione delle allegazioni difensive; RITENUTO quanto al primo motivo, che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che, inoltre, il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa valutazione delle allegazioni difensive, è manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dall'ordinanza impugnata; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente