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Ordinanza — n. 18193/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation revocation, ruling electronic monitoring not required for home detention. The court rejects claims of unmotivated decisions regarding alternative measures. The appeal is inadmissible due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of probation for the defendant, Salvatore Andolina. The trial court revoked the measure due to the defendant's failure to attend mandatory meetings with the UEPE, deeming this behavior indicative of untrustworthiness and a desire to evade control. The appellate court rejected the appellant's arguments that the decision lacked proper reasoning or failed to consider electronic monitoring devices, citing established jurisprudence that such devices are not automatically required when home detention is deemed inappropriate.

Regesto Legislator

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Art. 51-ter Ord. pen.; Art. 58-quinquies ord. pen.: The judgment on the inadequacy of home detention implicitly excludes the use of electronic monitoring devices, and a lack of explicit reasoning regarding alternative measures does not constitute a valid ground for appeal.

Parole chiave

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probation revocation home detention electronic monitoring UEPE meetings inadmissible appeal lack of motivation Cassazione Roma mezzo ausiliario

Disposizioni normative citate

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Art. 51-ter Ord. pen.
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord.
Art. 58-quinquies ord. pen.
LETTI i due motivi di ricorso, con i quali si deducono, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 58-quinquies ord.
Art. 275-bis cod. proc. pen.
art. 275-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili
Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv.
sez. 2, n. 31572 dell'8/6/2017, Cateríno
277762 - 01; sez. 2, n. 31572 dell'8/6/2017, Cateríno, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLINA SALVATORE nato a TIVOLI il 27/06/1958 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di Salvatore ANDOLINA, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 13 ottobre 2021; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha valorizzato la violazione dell'obbligo di presentarsi agli incontri con l'UEPE quale elemento sintomatico dell'inaffidabilità dell'ANDOLINA e della sua volontà di sottrarsi ai controlli sull'esecuzione della misura; che, ad avviso del giudice a quo, la totale indifferenza rispetto alle prescrizioni manifestata dal condannato doveva considerarsi incompatibile non solo con la prosecuzione dell'affidamento in prova, ma anche con la più afflittiva misura della detenzione domiciliare;

LETTI i due motivi di ricorso, con i quali si deducono, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 58-quinquies ord. pen., avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alla possibilità di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, con la particolare modalità esecutiva che prevede il ricorso a dispositivi elettronici di controllo a distanza; VISTA la memoria successivamente trasmessa; RITENUTO che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio relativo all'inadeguatezza della detenzione domiciliare costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (si vedano, sul tema, le seguenti sentenze, pronunciate in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliarì, ma estensibili anche alla misura alternativa della detenzione domiciliare:

Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; sez. 2, n. 31572 dell'8/6/2017, Cateríno, Rv. 270463 - 01); che anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso