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Ordinanza — n. 18191/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18191/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request to apply the continuity rule, citing distinct criminal modes and a change in the appellant's lifestyle. The Court ruled that the appellant's arguments constituted mere factual complaints rather than legal violations, which are not admissible at the final review stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints regarding the assessment of evidence are inadmissible in proceedings for the review of judgments.

Parole chiave

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continuity rule criminal association admissibility of appeal factual complaints final review stage dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERO EMANUELE nato a SALERNO il 14/05/1985 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Emanuele PASSERO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi dal 2013 con condotta perdurante; la seconda, i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, 612 cod. pen., 10 e 12 I. n. 497/1974, commessi tra marzo e maggio del 2015; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le differenti modalità di azione e la diversa natura degli episodi delittuosi, i primi commessi dal ricorrente in qualità di fornitore di droghe pesanti all'interno del sodalizio criminale e gli altri riconducibili, invece, ad un'autonoma attività di spaccio di droghe leggere; - che, in ogni caso, ad avviso della Corte d'appello, i reati in oggetto denotavano un'abitualità criminosa e costituivano espressione di un progetto di vita criminale, essendo arduo ipotizzare che al momento della partecipazione all'associazione criminosa il ricorrente avesse già programmato di mettersi in proprio, di lì a due anni, operando in autonomia nel mercato dello spaccio; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove, limitando erroneamente al solo anno 2013 l'operatività della condotta associativa, avrebbe omesso di considerare la contiguità temporale della commissione dei reati ed avrebbe indebitamente ricondotto gli stessi ad un'abitualità criminosa, senza tener conto del cambiamento dello stile di vita operato dal ricorrente a seguito del rientro a casa dei figli; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non consentiti dalla legge in sede di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma