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Ordinanza — n. 18190/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it rehashes merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the continuity of criminal proceedings under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The lower court found insufficient evidence linking the defendant's alleged drug trafficking and mafia association crimes committed over a decade apart, noting the lack of a pre-planned criminal design. The Court upheld this decision, ruling that the appeal merely reargued merits already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging a decision on the application of continuity of criminal proceedings is inadmissible if it merely reargues the merits of the case already decided by the lower court.

Parole chiave

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continuity of criminal proceedings inadmissibility of appeal rehashing merits Article 671 Code of Criminal Procedure Cassazione decision bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
art. 74 d.P.R. n. 309/90
da Domenico SCIGLITANO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 416-bis cod. pen
309/90, commesso in provincia di Reggio Calabria e in provincia di Trapani dal dicembre 1996 al 16.10.1997; la seconda, il reato di cui all'art. 416-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIGLITANO DOMENICO nato a PALMI il 18/05/1974 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza ìndicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico SCIGLITANO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di Reggio Calabria e in provincia di Trapani dal dicembre 1996 al 16.10.1997; la seconda, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva all'8.5.2003 con condotta perdurante; considerato, in particolare: - che, secondo il giudice adito, non si poteva ipotizzare che al momento della costituzione del sodalizio dedito al narcotraffico il ricorrente avesse già programmato di partecipare anche ad altra associazione mafiosa, che lo ha visto coinvolto almeno nove anni dopo; - che il giudice a quo ha stimato irrilevanti le ulteriori considerazioni prospettate dalla difesa, quali la partecipazione dei fratelli MORGANTE ad entrambi ì sodalizi, la parziale coincidenza del dato territoriale, l'unione matrimoniale tra Filippo MORGANTE e la figlia di Antonio SCIGLITANO, il decreto di prevenzione emesso nei confronti di Luciano DE SANTIS e la circostanza che l'abitazione del MORGANTE costituisse punto di appoggio per entrambe le associazioni criminali; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres