Italian court dismisses appeal against prison access denial citing security needs and lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Graviano inadmissible, rejecting his claims regarding the denial of access to a specific sports area. The court found that the lower tribunal's decision was logically sound, as the restriction was justified by the prisoner's high danger profile and the structural risk of visual contact with other inmates in adjacent cells. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments constituted mere complaints without evidence of a legal violation or lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14-bis ord. pen.; Art. 41-bis ord. pen.; Art. 27 Cost.: The denial of access to a specific recreational area within a differentiated regime prison is lawful when justified by security needs arising from the inmate's dangerousness and structural conditions, provided the inmate retains access to other equivalent treatment areas.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento in data 26 ottobre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto parzialmente il reclamo presentato da Giuseppe GRAVIANO (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.) con riferimento, per quel che qui rileva, al mancato accesso nell'area passeggio più ampia, denominata "campo sportivo"; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che la denegata fruizione del c.d. "campo sportivo" trovava ragione in particolari esigenze di sicurezza, determinate sia dal profilo di pericolosità qualificata dell'odierno ricorrente, sia dalle condizioni strutturali dell'istituto, essendo il suddetto spazio raggiungibile solo attraversando zone adiacenti ad altre aree passeggio delle sezioni 41-bis ord. pen., su cui affacciavano anche le camere detentive di altri detenuti sottoposti al regime differenziato, con conseguente possibilità di contatti visivi e uditivi tra questi ultimi e il GRAVIANO;
LETTO il ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 14-bis e 41-bis ord. pen. e all'art. 27 Cost., in quanto l'impossibilità di accedere al c.d. campo sportivo (peraltro non sorretta da valide ragioni inerenti alla sicurezza dell'istituto) costituirebbe un'evidente lesione dei diritti costituzionalmente garantiti; CONSIDERATO che la motivazione dell'ordinanza impugnata risponde agli ordinari canoni di logicità e coerenza e che, in ogni caso, ad eccezione dell'impossibilità di accedere al c.d. "campo sportivo", al GRAVIANO sono garantite modalità trattamentali analoghe a quelle degli altri detenuti sottoposti al regime differenziato, potendo egli fruire di un'area passeggio e di una sala di socialità riservate esclusivamente alla semisezione cui è assegnato;
RITENUTO che l'unico motivo articolato dal ricorrente è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed attiene ad un asserito vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci