Italian court dismisses appeal claiming cell space violation due to lack of factual argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The lower court had rejected the inmate's claim that his cell space was under three square meters, noting he had adequate space after deducting fixed furniture and sufficient outdoor time. The appellate court found the appellant's arguments were purely factual disputes without engaging with the reasoning used by the lower tribunal regarding space calculations and compensatory factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35, 35-bis, 35-ter and 69, comma 1 of the Ordinance on Penitentiary Matters; An appeal challenging a surveillance court decision based on factual disputes regarding cell dimensions is inadmissible if it fails to confront the argumentative reasoning of the lower court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONZONI ROBERTO nato a CASTELVETRO DI MODENA il 01/04/1963 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA l'ordinanza in epigrafe, reiettiva del reclamo-impugnazione proposto da Roberto MONZONI, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento emesso in data 9 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo-istanza proposto in relazione al periodo di restrizione sofferto presso la Casa circondariale del capoluogo umbro;
RILEVATO che, a ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato, in base alle relazioni provenienti dall'indicato Istituto di pena, che il detenuto non aveva mai avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq, al netto degli arredi fissi (inclusi gli armadietti sovrapposti, che non consumavano una parte maggiore dello spazio di locomozione e movimento), e, in ogni caso, aveva fruito di almeno quattro ore giornaliere all'aria aperta, tempo che andava sommato, nella gamma dei fattori compensativi, a quello fruito per le offerte trattamentali;
VISTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione degli artt. 35, 35-bis, 35 -ter e 69, comma 1, ord. pen., assumendo che, al netto della superficie occupata dagli arredi fissi, correttamente calcolata, lo spazio a sua disposizione nella cella condivisa con altro detenuto era inferiore a 3 mq; CONSIDERATO che la proposta impugnazione sviluppa censure in punto di fatto e non si confronta con l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza a proposito della corretta detrazione, operata dall'Istituto di pena, degli spazi occupati dagli armadietti sovrapposti, né con la illustrazione della compresenza, nel caso di specie, di adeguati fattori compensativi;
RITENUTO Pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C