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Ordinanza — n. 18184/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution continuation order due to lack of specific factual reasoning on criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to clearly explain why multiple drug offenses did not share a single criminal intent, relying on common experience. The court rejected this, noting the appeal contained unsubstantiated factual criticisms without engaging with the specific logical arguments used by the execution judge to deny the request.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging an order denying the continuation of criminal execution proceedings is inadmissible if it merely raises general factual objections or relies on common experience without specifically addressing and refuting the concrete logical reasoning provided by the execution judge.

Parole chiave

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criminal execution proceedings continuation of execution single criminal intent drug trafficking offenses inadmissible appeal factual reasoning logical argumentation revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTILLO ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/06/1980 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Antonio CRISTILLO per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati in materia di stupefacenti giudicati con le due sentenze elencate in istanza; considerato, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, al di là dell'omogeneità dei reati, la non breve distanza temporale fra di essi e il carattere estemporaneo delle condotte, consistenti in plurime cessioni di cocaina a diversi acquirenti e in detenzione di hashish; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto non avrebbe esposto in modo chiaro il criterio seguito per respingere l'istanza e avrebbe trascurato di valutare che, secondo "l'esperienza comune", la commissione di plurime violazioni della legge sugli stupefacenti può ben essere ricompresa nella esecuzione di un unico disegno criminoso; ritenuto che l'impugnazione sviluppa censure di tipo fattuale e sostanzialmente confutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il President