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Ordinanza — n. 18181/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding sentencing calculation for continued crimes due to improper procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the calculation of the penalty, which is not permissible in a final appeal. The appellant argued that the execution judge increased the sentence for satellite crimes beyond the minimum without considering prior judicial determinations. The court rejected this, ruling that such arguments belong to the realm of sentencing dosimetry, not legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the only ground raised concerns the dosimetry of the penalty, as such issues fall outside the scope of legal review at the final stage.

Parole chiave

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continued crimes sentencing dosimetry cassation appeal inadmissible grounds penal calculation aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORREALE MICHELE nato a SIDERNO il 02/11/1959 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'istanza proposta ex art. 671 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORREALE MICHELE nato a SIDERNO il 02/11/1959 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
sentenza emessa in data 27.2.2014 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (irrevocabile il 17.6.2016) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.;
art. 73 d.P.R. n. 309/90
309/90 e per due violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORREALE MICHELE nato a SIDERNO il 02/11/1959 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Michele CORREALE volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le cinque sentenze di seguito elencate:

1) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 8.4.2010 (irrevocabile 1'11.2.2011) per i delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 e agli artt. 624 e 625 cod. pen.;

2) sentenza emessa in data 27.2.2014 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (irrevocabile il 17.6.2016) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.;

3) sentenza pronunciata in data 23.6.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (irrevocabile il 26.4.2016) per il reato di evasione;

4) sentenza emessa in data 1.7.2016 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (irrevocabile il 4.5.2018) per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e per due violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90;

5) sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 15.10.2019 (irrevocabile il 10.3.2021) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sub 1), 2), 4) e 5), rideterminando la pena in trent'anni di reclusione, e ha disposto il rigetto dell'istanza con riferimento alla sentenza n. 3), per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano carenza di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe operato aumenti in continuazione per i reati satellite in misura superiore al minimo, senza considerare quanto già stabilito dal giudice della cognizione; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inerenti alla sola dosimetria della pena, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, alle pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, la motivazione specifica in ordine ai singoli aumenti in continuazione);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres