Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant challenged the sentencing length, arguing a violation of law and reasoning flaws. The court rejected this, noting the lower courts properly considered the residential context, weapon length, and the appellant's criminal history, while the appellant's defense offered only generic assertions without engaging these specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments addressing the sentencing factors, offering only generic assertions that do not confront the reasons given by the lower courts for the penalty quantification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO DOMENICO nato a PALERMO il 13/08/1974 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in data 23 aprile 2019 dal Tribunale della sede nei confronti di Domenico MARANZANO, con la quale, per quanto qui rileva, l'imputato era stato condannato alla pena di sette mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 I. n. 110/75, commesso in Palermo il 5 giugno 2017;
VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena; RITENUTO che, diversamente da quanto asserito, peraltro in modo generico, dal ricorrente, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, siccome incentrate sul contesto abitato in cui erano stati portati gli oggetti atti a offendere, sulla lunghezza del coltello detenuto e sulla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai numerosi precedenti penali documentati a suo carico; che con tale motivazione il difensore del ricorrente non si è confrontato in alcun modo, sviluppando censure di carattere meramente assertivo; che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente