Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of confrontation with factual grounds for sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court had convicted the appellant of possessing explosive devices, applying generic mitigating circumstances while considering the plurality and lethal nature of the weapons. The court rejected the appeal because the appellant's defense failed to meaningfully confront the factual and evaluative reasons provided by the trial judges for the specific sentence imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the factual and evaluative grounds of the lower court's decision, particularly regarding the application of mitigating circumstances and sentencing dosage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOPPINO GIANLUCA nato a TORINO il 26/07/1973 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione emessa in data 17 luglio 2020, con rito abbreviato, dal Tribunale della sede nei confronti di Gianluca STOPPINO, con la quale l'imputato era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 I. n. 895/67 (detenzione di due ordigni esplosivi), commesso in Torino il 29 novembre 2019;
VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nella massima ampiezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; RITENUTO che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, peraltro di gran lunga inferiore al medio edittale, siccome incentrate sulla pluralità degli ordigni detenuti, sul loro carattere micidiale e sul loro acquisto al di fuori dei circuiti autorizzati, nonché sulla negativa personalità dell'imputato desumibile dai precedenti penali documentati a suo carico in materia di stupefacenti e di armi; che con tale motivazione il difensore del ricorrente non si è confrontato in alcun modo, sviluppando non consentite censure di carattere fattuale, confutativo e rivalutativo; che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres