Criminal appeal dismissed because charges were not annulled and remain covered by res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that certain charges were no longer prosecutable ex officio after a 2022 penal code reform, requiring the case to return to the appellate court for victim consent. The court rejected this, ruling that the annulled judgment only covered the injury charge, leaving the other charges intact and covered by res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The annulment of a criminal judgment does not automatically extinguish the prosecution of all charges if the annulment pronouncement specifically addresses only certain counts, thereby preserving the res judicata effect for the remaining charges.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORVULESCU IOLIN nato il 25/02/1990 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, deliberando quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Quinta sezione di questa Corte (n. 7756/2022), in parziale riforma della decisione emessa in data 30 giugno 2017 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di Iolin ORVULESCU, ha rideterminato in un anno e sei mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato per i reati di cui ai capi C) (minaccia aggravata), D) (danneggiamento aggravato) ed E) (violenza privata) e in euro 750,00 di multa per il reato di lesioni personali di cui al capo B);
LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce la nullità della sentenza, in quanto i reati ascrittigli ai capi C), D) ed E) non erano più perseguibili d'ufficio a seguito della "riforma del codice penale" entrata in vigore il 30 dicembre 2022, sicché il processo sarebbe dovuto "retrocedere" in appello per interpellare le persone offese a proposito della loro eventuale volontà di proporre querela; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i reati indicati dal ricorrente non sono stati incisi dalla pronuncia di annullamento (attinente al solo capo B) cui si è fatto cenno in premessa, per cui devono ormai reputarsi coperti dal giudicato; che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, dal che conseguono ex lege le statuizioni di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19