Cassation court dismisses appeal against acquittal on driving without license due to lack of specific statutory crime definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to acquit the defendant on one count of driving without a license. The lower court found the defendant guilty of intentional misconduct after fleeing a police check, while rejecting the defense's claim of non-prosecutability based on prior minor convictions. The Supreme Court dismissed the appeal because the defense failed to specify the exact nature of those prior convictions, rendering the argument generic and insufficient to challenge the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.: The court establishes that an appeal based on the absence of prior convictions must precisely identify the specific nature and type of those crimes to be relevant to the current charge, as generic assertions are insufficient to establish a pattern of similar offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZIO JACOPO nato a VITERBO il 11/02/1987 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di condanna emessa dal G.U.P. dél Tribunale di Viterbo, con rito abbreviato, in data 28 gennaio 2015 nei confronti di Jacopo DI MARZIO per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011 (capo A) e di guida senza patente (capo B), ha assolto l'imputato dal reato sub capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena, e ha confermato la pena per il residuo reato sub capo B) nella misura di otto mesi di reclusione;
RILEVATO che la Corte di merito ha ribadito la sussistenza, nella specie, del dolo del reato, osservando che, dopo essere rincasato in ritardo di alcuni minuti rispetto alle prescrizioni impostegli (ore 22), l'imputato, all'atto del controllo, si era dato alla fuga, rientrando presso la sua abitazione solo intorno alle ore 24; che i giudici del gravame hanno, inoltre, escluso i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi i "numerosi precedenti penali anche specifici" riportati dal DI MARZIO, incompatibili con la natura occasionale del reato;
LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto, in tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ribadita sussistenza del dolo, alla esclusione della causa di non punibilità richiesta e alla dosimetria della pena; OSSERVATO che il primo motivo è rivalutativo delle emergenze probatorie, correttamente apprezzate dalla Corte di merito nel ravvisare l'elemento psicologico del reato, nei termini prima sintetizzati; che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che all'imputato è stato inflitto il minimo della pena; che il secondo motivo è generico, poiché, nel dedurre l'inesistenza di precedenti condanne, a carico del suo assistito, per reati della "stessa indole", il difensore non si è fatto carico di precisarne la tipologia, mentre è sufficiente esaminare il certificato del casellario giudiziale per evincere la presenza di cinque condanne per contravvenzione al DASPO (art. 6 legge n. 401/89) e di una condanna per evasione, reati accomunati a quello oggi giudicato dalla inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità, anche giudiziaria (visto che il provvedimento del Questore di cui al citato art. 6 deve essere convalidato dal giudice);
RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA " Il Presiden