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Ordinanza — n. 18173/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances in abbreviated criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued the first instance court failed to provide sufficient reasoning for denying these leniencies, while the defense contended the abbreviated trial procedure should automatically imply such reductions. The court ruled that the denial was justified by the appellant's prior record for property crimes and drug offenses, noting that a judge need not consider every favorable element if decisive factors are cited.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.lgs. n. 159/2011; Art. 600 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is not rendered illegal by the abbreviated trial procedure, provided the court cites decisive prior offenses and adequately justifies the rejection of favorable arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances abbreviated criminal trial prior criminal record drug offenses property crimes inadmissible appeal sentencing reduction braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lgs. n. 159/2011
del Tribunale di Brindisi nei confronti di Cosimo SCHENA, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Brindisi il 26 settembre 2017;
Art. 600 c.p.p.
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
del Tribunale di Brindisi nei confronti di Cosimo SCHENA, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Brindisi il 26 settembre 2017;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, Di Puccio
Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHENA COSIMO nato a BRINDISI il 03/07/1971 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione emessa in data 22 maggio 2018, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti di Cosimo SCHENA, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Brindisi il 26 settembre 2017;

VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; CONSIDERATO che l'unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato; che la Corte di merito ha, in primo luogo, correttamente applicato il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi - come vorrebbe il ricorrente - sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, Di Puccio, Rv. 277271); che, in secondo luogo, il diniego è stato adeguatamente giustificato con il richiamo ai plurimi precedenti riportati dall'imputato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (fra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), specifiche censure, nel caso in esame, inesistenti;

RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presiden