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Ordinanza — n. 18171/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and manifestly unfounded lack of motivation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Cinquemani's appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued the lower court failed to justify the minimum sentence, but the court found the appellate judges adequately explained the penalty based on the defendant's negative personality and prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the lower courts have sufficiently motivated the penalty quantification based on established facts and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded lack of motivation negative personality criminal record minimum sentence importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in data 13 dicembre 2019 dal Tribunale della sede nei confronti di Vincenzo CINQUEMANI, con la quale l'imputato era stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di tre mesi di arresto in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Trappeto il 30 giugno 2017;

VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, si duole della carenza di motivazione a proposito della "impossibilità" di concedere il minimo della pena; RITENUTO che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto, atteso che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, peraltro inferiore al medio edittale, incentrate sulla negativa personalità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali documentati a suo carico; che con tale motivazione il difensore del ricorrente non si è confrontato in alcun modo; che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden