Cassation court dismisses appeal against execution order due to generic criticism of reasoning without specific rebuttal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court ignored her lifestyle habits when rejecting the continuity of criminal intent, claiming a mere temporal and spatial analysis was insufficient. The court rejected this as a generic and substantively refuting criticism that failed to specifically address the logical arguments used by the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if it contains generic criticisms of the reasoning without specifically confronting and refuting the logical arguments employed by the judge of execution.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASO FILOMENA nato a NAPOLI il 01/06/1975 avverso l'ordinanza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Filomena DE TOMMASO per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di furto consumato e tentato in concorso, giudicati con le tre sentenze elencate in istanza; considerato, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, al di là dell'omogeneità dei reati, la non breve distanza temporale fra di essi, la diversità e distanza dei luoghi di commissione e la diversità dei concorrenti nei reati; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto si sarebbe semplicemente limitato a dare atto dell'elemento temporale e spaziale, senza valutare le "abitudini di vita della richiedente all'epoca dei fatti"; ritenuto che l'impugnazione sviluppa censure di tipo generico e sostanzialmente confutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente