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Ordinanza — n. 18168/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal to Tribunal of Surveillance due to direct cassation inadmissibility for security measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the direct cassation appeal by converting it into an appeal to the Tribunal of Surveillance. The petitioner sought to revoke a security measure of supervised liberty, which the lower court had deemed socially dangerous. The court ruled that direct cassation is procedurally inadmissible for surveillance magistrate decisions, requiring the case to be remitted to the Tribunal of Surveillance for proper appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 680, comma 1, cod. proc. pen.; Direct cassation appeals against surveillance magistrate security measures are inadmissible and must be converted into appeals to the Tribunal of Surveillance.

Parole chiave

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direct cassation inadmissibility security measures supervision procedural conversion appeal Tribunal of Surveillance jurisdiction supervised liberty revocation misura supercautelare misure sostitutive della carcerazione proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 680, comma 1, cod. proc. pen.
VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, tramite il suo difensore; RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 680, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICE' RAFFAELE nato a SANTERAMO IN COLLE il 20/04/1962 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTO il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato attuale la pericolosità sociale di Raffaele DICE' e, per l'effetto, ha rigettato la sua richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 12 maggio 2021;

VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, tramite il suo difensore; RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza non può proporsi direttamente ricorso per cassazione, ma va proposto appello al Tribunale di sorveglianza; che, pertanto, in applicazione del principio di conversione dell'impugnazione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bari;

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente