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Ordinanza — n. 18167/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for attacking facts without addressing the court's reasoning on public order risks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely complained about factual errors without engaging with the court's reasoning. The lower court had rejected the prisoner's claim regarding withheld mail, citing potential threats to public order due to content contesting state punishment. The appeal was rejected because it failed to confront the substantive legal basis for the decision.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter Ord. pen.; Appeals must address the ratio decidendi and cannot be declared inadmissible solely for disputing factual findings without engaging the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal public order risk prisoner mail factual dispute ratio decidendi minaccia contro le autorità personale carcerario amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis Ord. pen.
Art. 18-ter Ord. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOCE NADIA DESDEMONA nato a FOGGIA il 29/09/1959 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Nadia Desdemona LIOCE, detenuta sottoposta al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza ha trattenuto la missiva prot.

N. 1718 del 18 gennaio 2022 a lei inviata da Luigia DE BIASI; RILEVATO che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che la lettera trattenuta veicolava messaggi di contestazione della pretesa punitiva dello Stato, suscettibili di creare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, in quanto potenzialmente inneggianti alla eversione; LETTO il ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 18-ter ord. pen., per essere la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata assertiva e, in sostanza, apparente; RITENUTO che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché sviluppa doglianze in punto di fatto e senza confrontarsi con la ratio decidendi, correttamente basata sulle sintetiche, ma adeguate, argomentazioni sopra sintetizzate; che alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il President