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Sentenza — n. 18164/2023 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls conviction for illegal knife carrying due to statute of limitations expiration. The crime was committed in 2017 and expired in 2022.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's conviction without remanding the case because the criminal offense had expired under the statute of limitations. The defendant was found guilty of illegally carrying a lock knife in 2017, but the prosecution failed to demonstrate any suspensive periods that would extend the limitation period. Consequently, the court ruled that the crime extinguished on July 30, 2022, rendering the conviction legally void.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: A contravention committed in 2017 expires on July 30, 2022, and a conviction rendered after this date is annulled for lack of legal basis due to extinction by prescription.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal extinction contravention penalty prescription period annulment without remand illegal weapon carrying supreme court review infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 131-bis cod. pen
4 citato e l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; infine, respingeva il motivo attinente alla richiesta subordinata di applicazione di sanzione sostitutiva.
art. 606 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266
Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164
217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHARAGE HAMZA nato il 16/04/1999 avverso la sentenza del 24/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del 10 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Prato aveva condannato Hamza CHARAGE alla pena di tre mesi e dieci giorni di arresto e 1.600,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110/75, consistito nell'aver illegalmente portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico (fatto commesso il 30 luglio 2017). La Corte fiorentina confutava i motivi di gravame, ribadendo l'insussistenza di un giustificato motivo del porto ed escludendo la ravvisabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma terzo dell'art. 4 citato e l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; infine, respingeva il motivo attinente alla richiesta subordinata di applicazione di sanzione sostitutiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, censurando, con un unico motivo, il carattere inadeguato della motivazione addotta per escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'assenza di motivazione sulla mancata riduzione della pena nella massima ampiezza di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'illogicità dell'argomento speso per escludere la conversione della pena in sanzione sostitutiva.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.; esso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v. Sez. U, n. 32 del 22/112000, De Luca, RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164). E allora, considerato che il reato contravvenzionale ascritto, nel caso di specie, al ricorrente è stato commesso il 30 luglio 2017 e che non risultano computabili periodi di sospensione, esso deve reputarsi prescritto in data 30 luglio 2022, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.

4. Discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in