Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18163/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against sentencing order dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by El Haddady Marouane inadmissible against a sentencing order. Although the appellant alleged a lack of reasoning regarding specific criminal liability provisions, the court noted that appeals against sentencing orders are strictly limited to specific statutory grounds such as the defendant's will or legal qualification errors. Since the appellant's complaints did not align with these permitted grounds, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are admissible only for specific statutory grounds; complaints regarding general lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal sentencing order inadmissible appeal statutory grounds lack of motivation motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
610, comma 5-bis cod.proc.pen.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
309/9; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
D.P.R. 309/9, art. 73, comma 4 e 5
art. 444 cod.proc.pen
309/9; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADDADY MAROUANE nato a KENITRA( MAROCCO) il 28/03/2001 avverso la sentenza del 01/08/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso El Haddady Marouane deduce la mancanza della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma 4 e 5, D.P.R. 309/9; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza della motivazione in più punti della sentenza, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consi ;ere estensore Il Presid