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Ordinanza — n. 18160/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting review of a penalty application without statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Balducci Tomas against a Bologna sentence inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding liability under the 1990 Decree, but failed to cite the specific statutory grounds required for challenging a penalty application on request. Consequently, the court ruled that such appeals are only permitted for limited reasons like the defendant's will or legal qualification errors, rendering the current request untimely and unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against penalty applications on request are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality; appeals based on other defects, such as lack of motivation, are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application on request inadmissible cassation appeal statutory grounds for appeal violation of law argument procedural inadmissibility motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
309/90; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art.
Art. 129 c.p.p.
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
art. 444 c.p
309/90; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDUCCI TOMAS nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 16/08/1976 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdate-awiso-al-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Balducci Tomas deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. per la mancanza e manifesta illogicità della stessa, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consi Here estensore Il Presid