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Ordinanza — n. 18158/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging penalty application requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific statutory grounds required for challenging a penalty application request. Although the appellant argued for lack of motivation and erroneous legal application, the court noted that only limited grounds such as the defendant's will or legal qualification are permitted under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against penalty application requests are strictly limited to specific statutory grounds; appeals citing general defects like lack of motivation or broad legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application request Cassation appeal admissibility Code of Criminal Procedure statutory grounds requirement inadmissible appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 444 c.p
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIULI MARIO nato a SAN SEVERO il 25/07/1997 avverso la sentenza del 11/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAciate-avviso--~-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Angiuli Mario deduce mancnza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 e, con il secondo motivo di ricorso, erronea applicazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e con il secondo motivo di ricorso l'erronea applicazione di legge, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c nsigliere estensore Il -Presid