Italian Court dismisses appeal as sentencing issues are merits-based and not reviewable on legality grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing criteria falls outside the scope of legality review. The appellant argued the lower court failed to reference specific sentencing guidelines for the offense, but the Court held that sentencing determinations are unreviewable in cassation if supported by adequate reasoning. Since the appellate court provided sufficient justification for its sentence, considering the appellant's prior convictions, the appeal was rejected and costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133, 133 bis cod. pen.: Sentencing determinations by the court of first instance are unreviewable on appeal to the Court of Cassation unless they lack adequate reasoning or contain logical-legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSETTA MOUSSA nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Bousetta Moussa deduce la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice ha omesso ogni riferimento ai criteri di determinazione della pena di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990;
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale già rimodulato il trattamento sanzionatorio contenendo maggiormente, rispetto al giudice di prime cure, lo scostamento dal limite minimo edittale, ed avendo affermato l'inesistenza di ulteriori ragioni per formulare una valutazione più favorevole essendo il ricorrente gravato da tre condanne per analogo reato.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il Presidente