Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18155/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds violating procedural requirements for specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the grounds were too generic to meet procedural standards. The appellant merely requested annulment without specifying the legal reasons or factual elements supporting the claim, violating Article 581(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied Article 591(c) to reject the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the code of criminal procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure specific legal reasons required procedural defect appeal court costs and fine attenuazione della pena procedura di revisione penale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c) c.p.p.
Considerato che l'art. 581, lettera c) c.p.p.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
309/90, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANESI VITTORIO nato a NAPOLI il 12/10/1990 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Toscanesi Vittorio deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 1 bis, D.P.R. 309/90, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio;

Considerato che l'art. 581, lettera c) c.p.p. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) cod.procv.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lettera c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 g