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Ordinanza — n. 18154/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing request and confiscation of drug trafficking profits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise admissible grounds against a sentencing request judgment. The appellant argued for lack of motivation regarding a prior acquittal, but the law permits appeals on such judgments only for specific issues like the defendant's intent or legal qualification. Additionally, the confiscation of €30 in drug trafficking profits was upheld as the link between the illicit activity and the funds was clear from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 240, cod. pen.: Appeals against sentencing request judgments are limited to specific grounds, and confiscation is valid when a clear nexus exists between illicit profits and the criminal conduct.

Parole chiave

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sentencing request judgment cassation appeal admissibility confiscation of illicit profits drug trafficking proceeds lack of motivation defense confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi imposizione confiscatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, Corririld 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 240, cod. pen.
pen.); con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla riduzione deila pena conseguente al riconoscimento deile circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, difetto di motivazione in ordine alla confisca disposta su trenta euro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 444, cod. proc. pen.
309/1990 in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
309/1990 in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 240 cod.pen
pen.); con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla riduzione deila pena conseguente al riconoscimento deile circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, difetto di motivazione in ordine alla confisca disposta su trenta euro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE AGOSTINO nato a SALERNO il 12/06/1993 avverso la sentenza del 18/08/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Abate Agostino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.); con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla riduzione deila pena conseguente al riconoscimento deile circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, difetto di motivazione in ordine alla confisca disposta su trenta euro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, Corririld 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103- il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che, in ordine ai motivo sulla confisca, il nesso tra denaro e condotta delittuosa è reso palese già dall'imputazione. Nella contestazione si addebita, infatti, al ricorrente la cessione a terzi di una quantità di cocaina per un controvalore di euro 30,00. Dunque è chiara la correlazione tra il danaro e l'illecita attività di spaccio onde la confisca è stata legittimamente effettuata ai sensi dell'ad 240 cod. pen. poiché la somma confiscata rappresenta il profitto del reato. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 fi ' Tlikstensore Il Presidente i