Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18153/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for inadmissible grounds regarding minor circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued for the recognition of minor circumstances under Article 73 of the 1999 Decree, but the Court held that appeals against settlement sentences can only address procedural defects regarding party consent or judicial pronouncements. Since the appellant's complaint concerned the specific penalty amount rather than a legal defect in the agreement itself, the request was rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals against settlement sentences are inadmissible when they concern the determination of the penalty unless they allege an illegality in the agreed sanction, as the freely stipulated agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal minor circumstances recognition inadmissible appeal grounds penalty determination defect party consent validity gravità della pena reato grave di stupefacenti gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1, c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma sì è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Art. 129, c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma sì è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERULO BIAGIO nato a CATANIA il 12/11/1987 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA4atse-a41e-pad4; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Querulo Biagio deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/990; Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599- bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma sì è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R, 309/1990 rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il qonsigliere s