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Ordinanza — n. 18149/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of standing and procedural defects in the filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal standing to file the petition personally without a qualified defender. The court found that the appellant, Di Calisto Roberta, attempted to challenge a lower court's ruling on custody costs and drug-related charges without proper representation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassazione is inadmissible if filed by a party without legal standing or without the assistance of a qualified defender authorized to practice before the court.

Parole chiave

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lack of standing qualified defender Court of Cassazione procedural inadmissibility legal representation procedura di rivendicazione nel pignoramento imputazione per reati di stupefacenti diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CALISTO ROBERTA nato a ROMA il 06/01/1963 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdate-awise-alle-gaFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, Di Calisto Roberta deduce vizio di motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di custodia in carcere, e, con il secondo motivo, violazione di legge con riguardo alla medesima questione, per il reato di cui alli art. 73 del D.P.R. 309/90; Rilevato che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessata personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co s gliere estensore Il Presidente